Esistono alcuni standard internazionali e alcune leggi nazionali che definiscono l'accessibilità per i sistemi informatici.
Le linee guida internazionalmente più utilizzate per quanto concerne il web sono le WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) redatte dalla WAI (Web Accessibility Initiative, sezione del World Wide Web Consortium).
In Italia
In Italia, per le nuove realizzazioni e le modifiche apportate dalla Pubblica amministrazione ai propri siti web, si deve tenere conto (pena nullità dei contratti stipulati) della "Legge Stanca" (Legge 4 del 9 gennaio 2004), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 2004), resa operativa col decreto attuativo di fine 2005.
Il medesimo obbligo è in carico, come specificato nell'art. 2 della legge, a:
- pubbliche amministrazioni
- enti pubblici economici
- aziende private concessionarie di servizi pubblici
- enti di assistenza e di riabilitazione pubblici
- aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico
- aziende municipalizzate regionali
- aziende appaltatrici di servizi informatici.
L'obbligo della applicazione della legge sussiste esclusivamente per i siti pubblici (o di interesse pubblico) mentre, sempre nell'ambito pubblico, le disposizioni di legge non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.
La legge contiene altresì alcune definizioni:
- a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
- b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
La legge italiana - oggetto di accesi dibattiti sul suo reale peso nel favorire l'accessibilità del web - si pone come obiettivo quello di dare attuazione al principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione Italiana e quindi garantire il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili.
Le disposizioni della legge si applicano oltre che ai siti web, anche, secondo quanto sancito dall'art.5, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
Con il D.M. del 20 marzo 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 16 settembre 2013 è stato modificato e aggiornato l'allegato A del decreto 8 luglio 2005 in merito ai "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici". Si tratta di un aggiornamento dei requisiti di accessibilità informatica dalle WCAG 1.0 alle WCAG 2.0.
L'accessibilità per l'ITES "PITAGORA"
L'obiettivo che ci siamo preposti fin dalla progettazione del sito dell'ITES "PITAGORA" è stato quello di renderlo usabile e accessibile al maggior numero di persone possibile.
Per poter raggiungere e mantenere nel tempo questo obiettivo, è necessario il coinvolgimento degli utenti, che con le loro eventuali segnalazioni ci aiuteranno a renderlo sempre più "performante".
Mediante l'utilizzo di software free, sono stati predisposti file audio per consentire la lettura vocale dei testi per semplificare la consultazione di pagine con notizie e informazioni importanti.
La struttura, le funzionalità, i contenuti e la grafica rispettano i 22 requisiti definiti nel DM 8 luglio 2005, Allegato A – attuazione della Legge “Stanca”, numero 4 del 2004.
Il codice usato è standard XHTML così come richiesto dal requisito 1 della Legge 4/2004.