Accesso agli atti - Pitagora-Taranto "POLO COMMERCIALE"

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REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
Approvato dal Consiglio di istituto con delibera n..... DEL ..........
Si riassumono qui di seguito le modalità di esercizio del diritto di  accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito dal  capo V della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e  integrazioni, in particolare la Legge 11 febbraio 2005 n. 15, e dal  D.P.R.12 aprile 2006, n. 184.
Art. 1 – Ambito di applicazione
  1. Il diritto di accesso è la facoltà per gli interessati di prendere  visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ed è  esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale,  corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al  documento al quale è richiesto l’accesso.
  2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti  amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e  detenuti alla stessa data dall’Istituzione scolastica.
  3. L’Istituzione scolastica non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Art. 2 – Definizione di documento amministrativo
  1. L’art. 22 della L. 241/90, modificato dalla L. 15/2005, definisce  documento amministrativo “ogni rappresentazione grafica,  fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra speciedel  contenuto di atti anche interni o non relativi ad uno specifico  procedimento detenuti da una P. A. e concernenti attività di pubblico  interesse indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica  della loro disciplina sostanziale”.
  1. In ambito scolastico i documenti di cui sopra risultano essere, tra  gli altri, i seguenti (elenco non esaustivo dei possibili casi):
  • elaborati scritti e atti della Commissione giudicatrice degli esami di Stato;
  • compiti scritti, documenti relativi a scrutini intermedi, finali e  relativi verbali, con esclusione delle parti riguardanti altri alunni;
  • registri personali dei docenti e verbali dei Consigli di classe, a  favore di genitori di alunno non ammesso alla classe successiva e con  esclusione delle parti che concernono altri alunni;
  • atti formali, anche di natura endoprocedimentale, emanati nel corso  dell’istruttoria a favore del soggetto che produca istanza di  trasferimento e di mobilità professionale;
  • relazione ispettiva ed atti presupposti e connessi a favore di insegnante sottoposto a ispezione e/o procedimento disciplinare;
  • atti relativi alla formulazione delle graduatorie interne e di istituto;
  • atti finalizzati alla stipula di contratti per l’aggiudicazione di forniture di beni e servizi.
Art. 3 – Atti esclusi dal diritto di accesso
  1. Sono esclusi dal diritto di accesso, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno  2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del  D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia  di accesso ai documenti amministrativi):
  • rapporti informativi sul personale dipendente;
  • documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali relativi al personale anche in quiescenza;
  • documenti attinenti al trattamento economico individuale o a rapporti informativi o valutativi;
  • documenti rappresentativi di interventi dell’autorità giudiziaria o  della Procura della Corte dei Conti, relativi a soggetti per i quali si  delinea responsabilità civile, penale, amministrativa;
  • documenti contenenti atti sensibili o giudiziari, se l’accesso non è  strettamente indispensabile per la tutela dell’interessato o dei suoi  diritti di pari rango (art. 60 del D.Lgs. 196/2003);
  • gli atti dei privati detenuti occasionalmente dall’Istituzione  scolastica in quanto non scorporabili da documenti direttamente  utilizzati e, in ogni modo, gli atti che non abbiano avuto specifico  rilievo nelle determinazioni amministrative;
  • documenti attinenti a procedimenti penali (per i quali è prevista  una tutela più ampia in ambito giudiziario), o utilizzabili a fini  disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché  concernenti procedure conciliative o arbitrali;
  • annotazioni, appunti e bozze preliminari;
  • documenti inerenti all’attività relativa all’informazione, alla  consultazione e alla concertazione e alla contrattazione sindacale,  fermi restando i diritti sindacali previsti anche dal protocollo  sindacale.
  1. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo  generalizzato dell’operato dell’Istituzione scolastica. L’accesso ai  documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare  ricorso al potere di differimento.
  2. Sarà garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi  la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri  interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e  giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente  indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 del D.Lgs. 196/2003,  in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Art. 4 – Interessati al diritto di accesso
  1. Sono interessati al diritto di accesso tutti i soggetti privati,  compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, di cui  all’art. 1 del presente Regolamento.
  2. Il diritto di accesso dei soggetti di cui al precedente comma è  esercitato relativamente ai documenti amministrativi e alle informazioni  dagli stessi desumibili il cui oggetto è correlato con l’interesse di  cui il richiedente dimostri, con idonea e specifica motivazione, di  essere il titolare.
Art. 5 – Controinteressati
  1. Per controinteressati si intendono tutti i soggetti, individuati o  facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto,  che, dall’esercizio dell’accesso, vedrebbero compromesso il loro diritto  alla riservatezza.
  1. Qualora l’Istituzione scolastica dovesse individuare soggetti  controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi (con  raccomandata con avviso di ricevimento) o mediante Posta Elettronica  Certificata.
  2. I controinteressati hanno dieci giorni di tempo dalla ricezione  della comunicazione per presentare una motivata opposizione alla  richiesta di accesso. Decorso tale termine, l’Istituzione scolastica,  accertata la ricezione della comunicazione da parte dei  controinteressati, provvede sulla valutazione della richiesta.
Art. 6 – Modalità di accesso
  1. Si ha un accesso informale qualora non risulti l’esistenza di  controinteressati; in tale caso il diritto di accesso può essere  esercitato mediante richiesta, anche verbale, all’Ufficio di Segreteria.
  2. Per poter ottenere l’accesso al documento, il richiedente deve:
  3. indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione;
  4. specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta;
  5. dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
  6. La richiesta viene esaminata immediatamente e senza formalità,  nell’ambito dell’orario d’ufficio, presso la segreteria della scuola e,  compatibilmente con gli altri obblighi di servizio del personale, è  accolta, se possibile, mediante indicazione della pubblicazione  contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie,  ovvero altra modalità idonea.
  7. La scuola, invece, invita l’interessato a presentare richiesta  formale (non assoggettata all’imposta di bollo, ai sensi della C.M. 16  marzo1994, n. 94) nei seguenti casi:
  8. quando, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri l’esistenza di controinteressati;
  9. quando non risulti possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale;
  10. quando sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua  identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza  dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni  fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di  controinteressati.
  11. Nei suddetti casi la scuola mette a disposizione dell’interessato un  apposito modulo per la richiesta, allegato al presente Regolamento.
  12. Il responsabile del procedimento di accesso è il Dirigente  scolastico o il dipendente delegato, competente a formare il documento o  a detenerlo stabilmente.
Art. 7 – Risposta dell’Amministrazione scolastica
  1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta  giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio  competente o dalla ricezione della medesima.
  2. Il Dirigente scolastico, valutata la richiesta, decide:
  • l’accoglimento della richiesta: la domanda viene ritenuta completa, e  pertanto tutta la documentazione viene messa a disposizione del  richiedente;
  • la limitazione della richiesta: è possibile accedere solo a una  parte della documentazione che viene messa a disposizione del  richiedente;
  • il differimento della richiesta: la domanda non può essere accolta  immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall’Istituzione  scolastica;
  • il rifiuto della richiesta: la domanda non può essere accolta.
  1. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il Dirigente  scolastico, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente (con  raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a  comprovarne la ricezione). In tale caso, il termine del procedimento  ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
  2. Dell’accoglimento della richiesta formale, della limitazione, del  differimento o del rifiuto (che devono essere motivati) va data  comunicazione all’interessato a mezzo notifica, PEC o raccomandata A.R.  entro dieci giorni dall’arrivo al protocollo; qualora sia necessario il  coinvolgimento di soggetti controinteressati il termine viene  posticipato di ulteriori dieci giorni.
La comunicazione di accoglimento indica inoltre il giorno e l’ora  fissato per l’accesso. In caso di impossibilità da parte del richiedente  per tale giorno, possono essere concordati, con il Dirigente  scolastico, un altro giorno e l’orario entro i 15 giorni successivi.
  1. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata.
  2. L’inosservanza da parte dell’Amministrazione dei termini indicati  nel presente Regolamento viene considerata, a tutti gli effetti, come  silenzio-rifiuto.
  3. Il richiedente, in caso di diniego della domanda, può presentare  ricorso nel termine di 30 giorni alla Commissione per l’accesso ai  documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  o al Tribunale Amministrativo Regionale.
Art. 8 – Accoglimento della richiesta
  1. Il richiedente avrà accesso per l’esamina dei documenti presso  l’Istituzione scolastica negli orari e nel periodo indicati nell’atto di  accoglimento della richiesta e alla presenza del personale addetto.
  2. I documenti per i quali è consentito l’accesso non possono essere  asportati dal luogo presso cui sono presi in visione e non possono  essere alterati in qualsiasi modo, per cui l’interessato può solo  prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in  visione.
  3. I cittadini, a cui sia stato affidato un documento di pertinenza  dell’Istituzione scolastica, rispondono ad ogni effetto di legge dei  danni che eventualmente dovessero arrecare ai documenti: danneggiamento,  distruzione o perdita.
La sottoscrizione, la soppressione, la distruzione o il  deterioramento di un documento è passibile anche di denuncia penale ai  sensi dell’art. 351 del C. P.
  1. Qualora un documento si riferisca contestualmente a più persone,  l’accesso, mediante esame ed estrazione di copia, è consentito  limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto  richiedente, anche mediante copertura delle parti del documento  concernenti persone diverse dal richiedente.
  2. Su richiesta dell’interessato, le copie possono essere autenticate.
  3. L’accesso ad eventuali informazioni contenute in strumenti informatici avviene mediante stampa dei documenti richiesti.
  4. Qualora vi siano richieste di “prendere visione” per un numero di  documenti ritenuto eccessivamente gravoso e incompatibile con le normali  operazioni amministrative, potrà essere disposto l’accesso solo tramite  rilascio di copie (con i necessari tempi procedurali e con gli oneri  previsti dal presente Regolamento).
Art. 9 – Decadenza dell’autorizzazione
  1. Il richiedente che – entro 30 giorni – non si è avvalso del diritto  di esame degli atti a seguito di accoglimento della domanda, decade dal  diritto stesso e per la durata di un anno non può presentare domanda di  accesso agli stessi documenti.
  2. L’inosservanza dei divieti previsti dall’art. 8, c. 3, comporta l’immediata decadenza del diritto di esame.
Art. 10 – Rilascio di copie e costi di notifica
  1. L’esame dei documenti è gratuito.
  2. L’esercizio di accesso agli atti mediante rilascio di copia è  subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione fissato come  segue:
– € 0,25 a facciata A4, per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti;
– € 0,50 a facciata A4, per documenti che necessitano copertura di dati di altri soggetti;
– € 0,50 a facciata A3, per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti;
– € 1,00 a facciata A3, per documenti che necessitano copertura di dati di altri soggetti.
  1. Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica a  controinteressati, i costi necessari alla notifica sono quantificati in €  10,00 a controinteressato (ad esclusione delle notifiche indirizzate a  personale in effettivo servizio presso l’Istituzione scolastica); tali  importi, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi,  sono a carico del richiedente l’accesso e potranno essere richiesti in  anticipo per l’avvio del procedimento.
  2. Il pagamento verrà effettuato tramite versamento o bonifico bancario  presso Carispezia Credit Agricole – Agenzia di Arcola – c/c 353513/25  IBAN IT34X0603049680000035351325 intestato all’Istituto Comprensivo di  Arcola/Ameglia con causale: “Rimborso spese di riproduzione per  l’accesso agli atti”, prima del ritiro delle copie (per semplicità, non  verrà richiesto pagamento per importi fino a € 3,00).
  3. Qualora risulti prevedibile un importo superiore a € 20,00, potrà  essere chiesto il versamento di un anticipo in base alle copie  preventivabili prima di procedere alla predisposizione delle stesse.
  4. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

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