Regolamento collegio docenti - Pitagora-Taranto "POLO COMMERCIALE"

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REGOLAMENTO COLLEGIO DEI DOCENTI
Approvato in sede di collegio dei docenti del 3 settembre 2012
 
TITOLO 1

COMPOSIZIONE, FUNZIONI, INSEDIAMENTO

Art. 1 - Composizione
Ai sensi dell’art. 7 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297, il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che, ai sensi dell’ articolo 315 comma 5 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297, assumono la contitolarità di classi dell’ istituto.

Art. 2 - Funzioni
Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto.
In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
b)  formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio d'istituto;
c)   delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
d)   valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
e)  provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
f)     adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti del D. L. 16 aprile 1994;
g)   promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto;
h)  elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
i)  elegge i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione;
l)  elegge i docenti che fanno parte del comitato elettorale;
m)  esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990 n. 309;
n)   si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
o)  nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei dipartimenti e dei consigli di classe.

Art. 3 - Insediamento
Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni periodo di cui all’Art. 2 lettera c).
Le funzioni di segretario verbalizzante del collegio sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti Collaboratori.

TITOLO II
 
CONVOCAZIONE, VALIDITÀ DELLA SEDUTA, ORDINE DEL GIORNO
 
Art. 4 - Convocazione
Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
L’avviso di convocazione del Collegio diretto ai singoli membri deve essere dato con almeno 5 giorni di preavviso. Nell’avviso stesso deve essere indicato l’ordine del giorno e l’ora di chiusura della seduta. Il Dirigente scolastico provvederà, alla notifica dell’avviso di convocazione, a mettere a disposizione la documentazione necessaria alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.

Art. 5 - Validità della seduta
La seduta è ritenuta valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti.
Il Dirigente Scolastico dichiarerà aperta la seduta solo dopo aver verificato il quorum di cui sopra. Ogni componente del Collegio può, in momento della seduta, richiedere la verifica del numero legale.

Art. 6 - Ordine del giorno
La trattazione dei punti all’ordine del giorno avviene secondo l’ordine prestabilito nell’avviso di convocazione. In caso di necessità il Dirigente scolastico può mutare tale ordine, comunicandone i motivi al Collegio prima dell’inizio dei lavori. All’inizio dei lavori, ogni docente, tramite mozione, può chiedere che venga votato, fornendone adeguata motivazione, un diverso ordine di trattazione degli argomenti.

TITOLO III

VERBALE, SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Art. 7 - Verbale
La verbalizzazione è affidata dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti Collaboratori della Presidenza che assume funzione di segretario.
Il verbale, una volta redatto, è affisso all’albo entro 10 giorni dal termine della seduta cui si riferisce. Trascorsi sette giorni dall’affissione in assenza di richieste di delucidazioni il verbale viene sottoposto senza lettura all’approvazione del Collegio nella seduta successiva.
Se per motivi di privacy il Dirigente Scolastico ritiene di non pubblicare in tutto o in parte il verbale di una seduta, esso dovrà essere letto, prima dell’approvazione, all’inizio della seduta successiva. La versione integrale del verbale viene depositata nell’ufficio del Dirigente Scolastico ed è a disposizione per la consultazione da parte dei docenti.
Il verbale è redatto in modo da riportare le delibere approvate ed i punti della discussione affrontata. La citazione testuale degli interventi dei singoli sarà riportata su esplicita richiesta dell’interessato che presenterà al segretario memoria scritta del proprio intervento da inserire a verbale.

Art. 8 – Svolgimento della seduta
La direzione della discussione è di competenza del dirigente Scolastico, che cura l’osservanza del regolamento e, dopo ogni votazione, ne proclama al Collegio l’esito. L’attività di direzione della discussione può essere delegata dal Dirigente Scolastico ad un membro del Collegio.
Il Dirigente Scolastico ammette alla discussione e alla votazione mozioni, anche d’ordine, su ogni singolo punto all’ordine del giorno, purchè presentate prima che sia dichiarata conclusa la trattazione del punto stesso. Le richieste di intervento vanno rivolte al Dirigente scolastico che provvede a concedere la parola.
Nessun docente può, di norma, parlare più di una volta per punto all’ordine del giorno, oltre all’eventuale dichiarazione di voto. La durata degli interventi nella discussione, non può superare di norma i 5 minuti per ogni punto all’ordine del giorno. Le richieste di chiarimento non costituiscono intervento.
Il docente che presenta una proposta di delibera ha a disposizione, se necessario, altri 3 minuti per eventuali chiarimenti. Ogni docente deve rispettare i tempi prefissati; in caso contrario il Presidente ha la facoltà di togliere parola.
Al termine della discussione di ogni singolo punto all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico sintetizza le varie fasi e le eventuali mozioni presentate e, se richiesto dalla natura dell’argomento trattato, le sottopone a votazione.

TITOLO IV
 
VOTAZIONI E DELIBERAZIONI

Art. 9 – Votazioni e deliberazioni
Di norma le votazioni avvengono per alzata di mano: Si ricorre alla votazione segreta quando è prevista dalla normativa, e comunque tutte le volte in cui si tratti di singole persone o di casi personali.
Su decisione del Dirigente scolastico, o su richiesta di un decimo dei membri del collegio, si procede alla votazione per appello nominale.
La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova, con la richiesta dei contrari e degli astenuti.
Ogni membro del Collegio può fare una dichiarazione di voto (o di motivi dell’astensione) che in ogni caso non è obbligatoria.
Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza.
In caso di votazione segreta, le schede bianche o nulle saranno equiparate a voti di astensione.
In caso di parità di voti prevale il Dirigente Scolastico.
Qualora per gravi motivi il dirigente sospendesse l’esecuzione delle deliberazioni del Collegio, ne darà comunicazione al Collegio stesso.

TITOLO V

NORME FINALI
 
Art. 10 - Modifiche al regolamento e rinvio
Il presente regolamento può essere modificato su proposta scritta del dirigente Scolastico o da almeno un decimo dei componenti del Collegio.
La proposta di modifica dovrà essere approvata dalla maggioranza assoluta dei voti validamente espressi ed entra in vigore dalla seduta del Collegio successiva a quella dell’approvazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

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